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La banca
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Chi siamo
Statuto
Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro - 8 luglio 1992 n. 435924
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria - 18 marzo 1993
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria - 5 giugno 1993
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria - 27 aprile 1994
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria - 18 novembre 1998, con atto Notaio Tabacchi di Rimini, Rep. N. 33101/8356, omologato dal Tribunale di Rimini il 24/12/98 al n. 3407, iscritto al n. 13899 del Registro delle Imprese di Rimini in data 25/1/99.
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 27 aprile 2001, con atto Notaio Colucci di Riccione, Rep. N. 54811/7355 iscritto al n. 13899 del Registro delle Imprese di Rimini in data 16/5/01
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 26 giugno 2004, con atto Notaio Mario Tabacchi di Rimini, Rep. N. 41476/13058 iscritto al Registro delle Imprese di Rimini in data 21/7/2004
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 28 aprile 2006, con atto Notaio Mario Tabacchi di Rimini, Rep. N. 43962/14601 iscritto al Registro delle Imprese di Rimini in data 15/05/2006
modificato con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria 29 giugno 2009 con atto
TITOLO I
COSTITUZIONE SEDE E DURATA DELLA SOCIETA’
Art. 1
La "BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.", di seguito chiamata anche "Società", è una società per azioni costituita ai sensi della legge 30/07/1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20/11/1990 n. 356, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte dell'ente Cassa di Risparmio di Rimini costituita con R.D. 27/3/1861.
La Società continua il rapporto con il territorio già svolto dalla conferente Cassa di Risparmio di Rimini, per cui la Società stessa potrà favorire l'ingresso nella compagine sociale di propri dipendenti e depositanti nonché di soggetti pubblici e privati appartenenti alle categorie economiche operanti nel territorio.
Art. 2
La Società ha sede legale in Rimini, Piazza Ferrari n. 15.
La Società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire e sopprimere dipendenze e rappresentanze in Italia e all'estero.
Art. 3
La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell’Assemblea straordinaria dei soci.
TITOLO II
OGGETTO ED OPERAZIONI DELLA SOCIETA’
Art. 4
La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito nelle sue varie forme e qualsiasi operazione consentita in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.
A tal fine essa, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, può compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, comprese, a titolo esemplificativo, la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari di cui al Decreto Legislativo n. 124 del 21/4/93 e successive modificazioni, ivi compresi i fondi pensione aperti di cui all'art. 9 del medesimo D.Lgv.o.
La Società può emettere obbligazioni conformemente alle vigenti disposizioni normative.
La Società può altresì assumere e gestire partecipazioni, anche di maggioranza, in altre società esercenti attività bancaria, finanziaria o comunque ogni altra attività consentita, nei limiti e con le modalità previste dalla normativa.
La Società, nella sua qualità di capogruppo del "Gruppo Creditizio BANCA CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A.", ai sensi dell’art. 61, comma 4 del T.U. emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.
TITOLO III
CAPITALE SOCIALE
Art. 5
Il capitale sociale è di Euro 117.498.000,00 (centodiciassettemilioniquattrocento novantottomila) ed è rappresentato da n. 23.499.600 (ventitremilioniquattrocento novantanovemilaseicento) azioni nominative del valore di Euro 5,00 (cinque) cadauna.
Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.
Fatta salva la situazione esistente al 27/4/1994, nessun Socio potrà possedere direttamente o anche indirettamente attraverso società controllate, fiduciarie o per interposta persona, azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale.
Le azioni eventualmente possedute in più, anche se a titolo di pegno, usufrutto o a qualunque diverso titolo, non danno diritto di voto al loro possessore.
L'acquisto o la sottoscrizione delle azioni è pure disciplinato dal Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia.
E’ precluso al Socio il diritto di recedere dalla Società, salvo i casi per i quali la legge inderogabilmente ne prevede la facoltà di esercizio.
TITOLO IV
ASSEMBLEE
Art. 6
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per la trattazione degli argomenti di cui agli articoli 2364 e 2380bis del Codice Civile.
L’Assemblea stabilisce i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati e l’ammontare della medaglia di presenza.
In particolare stabilisce:
• per i componenti del Consiglio di Amministrazione, all’atto della nomina e per l’intera durata del loro ufficio, il compenso fisso da ripartirsi fra i singoli componenti, secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione;
• per i componenti il Collegio Sindacale il compenso spettante al Presidente ed ai Sindaci Effettivi.
L’Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione e i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari a favore dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti o dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.
L’Assemblea conferisce l’incarico del controllo contabile ad una Società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili, sentito il Collegio Sindacale, determinandone il corrispettivo per l’intera durata dell’incarico.
La scelta della Società di Revisione deve essere effettuata valutandone accuratamente la professionalità e l’esperienza affinché tali requisiti siano proporzionati alle dimensioni e alla complessità operativa della Società.
L'assemblea straordinaria è convocata per la trattazione delle materie regolate dall'art. 2365 del Codice Civile, fatto salvo quanto previsto all’Art. 16, comma 10, del presente Statuto.
Per la seconda convocazione e convocazioni successive si applica l’art. 2369 del Codice Civile.
Art. 7
L'Assemblea è convocata, anche fuori dalla sede della Società purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta questi lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 2406 del Codice Civile, o di tanti soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale, con le formalità fissate all’art. 2366 del Codice Civile.
Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea possono essere fissati il giorno, il luogo e l’ora per la seconda convocazione.
Art. 8
Il diritto di intervento del socio in Assemblea è regolato dalla legge.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto gli Azionisti che dimostrino la loro legittimazione attraverso il deposito, almeno due giorni prima della data dell’Assemblea, della certificazione prevista dalla normativa vigente o, in difetto, delle azioni medesime.
L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto al voto, mediante delega scritta con firma verificata da un Amministratore o da un quadro direttivo della Società.
Fatta salva la situazione esistente al 27/4/1994 nessuno può rappresentare più di cinque soci e comunque un numero di azioni superiori al 2% del capitale sociale.
Nessuno può farsi rappresentare da più di un mandatario.
Per quanto non previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.
Ogni azione dà diritto ad un voto.
Art. 9
Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni, vale il disposto di legge.
Art. 10
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. In assenza anche di questi l'Assemblea elegge il proprio Presidente.
Alle riunioni dell’Assemblea assiste il Direttore Generale.
La stessa Assemblea provvede a nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario e, quando occorre, anche due scrutatori.
Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente; in tal caso non si rende necessaria la nomina del Segretario.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione, accertare il diritto dei soci ad intervenire all'Assemblea, dirigere e regolare la discussione, stabilire le modalità di votazione.
Il verbale dell'Assemblea è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o da un Notaio.
TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
Art. 11
L’amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio composto da sette a undici membri, compresi il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare.
Almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione non esecutivi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, come definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA, di tempo in tempo vigente.
Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti dal citato Codice e recepiti nell’apposito Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.
Gli Amministratori devono altresì assicurare idonea disponibilità temporale per l’assolvimento del loro incarico, in conformità a quanto previsto dal Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il loro mandato scade alla data di approvazione da parte dell’Assemblea del Bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro incarico.
Per quanto non previsto dal presente Statuto in ordine alle cessazioni e alle sostituzioni, si osservano le norme di legge.
Qualora tuttavia, per rinuncia o per qualsiasi altra causa, venga a cessare la maggioranza meno uno dei componenti, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione, che l'Assemblea è tenuta ad effettuare non oltre trenta giorni dal verificarsi della cessazione che ha comportato la decadenza.
Dal momento del verificarsi della causa di decadenza dell'intero Consiglio e sino alla sua ricostituzione gli Amministratori possono compiere unicamente gli atti di ordinaria amministrazione.
Salva una diversa deliberazione unanime dell’Assemblea, l’elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene secondo il seguente procedimento:
a) la lista dei candidati, contraddistinti da numeri crescenti, nel numero massimo previsto al 1° comma del presente articolo, è presentata da tanti soci che rappresentino almeno il 2% del capitale sociale avente diritto di voto;
b) ciascuna lista dovrà contenere almeno due candidati idonei a qualificarsi come indipendenti ai sensi del secondo comma del presente articolo;
c) le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell’Assemblea;
d) le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione;
e) ciascun socio può votare per una sola lista;
f) ogni candidato a Consigliere non può figurare in più di una lista, né figurare come candidato in una lista per l’elezione del Collegio Sindacale. In caso contrario la candidatura decade;
g) dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti sono nominati, secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tanti Amministratori pari al numero degli Amministratori preventivamente determinato dall’Assemblea, diminuito di due;
h) i restanti due Amministratori sono nominati, secondo l’ordine progressivo con il quale sono elencati, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti tra le restanti liste.
Nell’ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti.
In presenza di una sola lista tutti gli Amministratori da eleggere sono nominati da questa.
Unitamente e contestualmente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli, sotto la propria responsabilità:
• attestano l’inesistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità;
• attestano l’esistenza dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare;
• indicano l’eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti, ai sensi del secondo comma del presente articolo;
• segnalano gli incarichi eventualmente ricoperti in altri organismi;
• dichiarano disponibilità di tempo adeguata per l’espletamento della funzione.
La Presidenza e la Vice Presidenza del Consiglio di Amministrazione spettano alle persone, indicate al primo e al secondo posto ed eventualmente, nel caso siano nominati due Vice Presidenti, al terzo posto, della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 12
Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento generale dell’attività della Società e promuove l’effettivo funzionamento del sistema di governo societario, favorendo la dialettica interna e garantendo l’equilibrio dei poteri rispetto agli eventuali organi o soggetti delegati; si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
Il Presidente presiede le Assemblee, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, dei quali fissa l’ordine del giorno e coordina i lavori, provvedendo affinché adeguate informazioni sugli argomenti in discussione siano fornite a tutti i Consiglieri ed ai Sindaci.
Il Presidente sovrintende alle relazioni esterne ed istituzionali e cura i rapporti con i Soci.
Art. 13
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni vengono assolte dal Vice Presidente o, fra più Vice Presidenti, da quello più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d’età.
Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e di entrambi i Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età.
Art. 14
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o altrove purché nel territorio dello Stato Italiano.
Di regola il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e ogni volta che se ne presenti la necessità o che ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.
La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente, o da chi ne fa le veci, tramite comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire un giorno prima di quello fissato per l'adunanza.
Tali comunicazioni devono espressamente indicare gli argomenti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audio e video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
Alle riunioni interviene, in via ordinaria, il Direttore Generale con funzioni consultive e propositive fatta salva la facoltà del Consiglio, per particolari motivi, di riunirsi senza la sua presenza.
Il Consiglio nomina il Segretario ed eventualmente il suo sostituto.
Il Segretario, o il suo sostituto, cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.
Nel caso il Consiglio si riunisca senza la presenza del Segretario tale funzione viene assunta dal Direttore Generale.
Nel caso la riunione del Consiglio si svolga senza la presenza del Direttore Generale e del Segretario, le funzioni di quest’ultimo vengono assunte dall’Amministratore all’uopo incaricato dal Presidente.
Art. 15
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.
Art. 16
Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea.
Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio:
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione;
- le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l’approvazione dei contratti e degli accordi normativi in materia di personale;
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
- la designazione, ove richiesta, di amministratori e sindaci in società ed enti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni per quanto concerne la struttura organizzativa generale ed i criteri di massima sulla operatività della Società;
- la nomina e la revoca del Direttore Generale e, su proposta di quest’ultimo, l’eventuale nomina e revoca del Vice Direttore Generale;
- la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di Revisione interna e di Conformità, sentito il Collegio Sindacale;
- la nomina, la revoca nonché ogni altro provvedimento relativo al personale della categoria dei Dirigenti, su proposta del Direttore Generale;
- l’istituzione, chiusura, trasferimento di dipendenze in genere e rappresentanze;
- l’assunzione e cessione di partecipazioni;
- la definizione dei criteri per l'acquisto e la vendita di azioni proprie;
- l’acquisto e la vendita di immobili.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di delegare, nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente Statuto, sue attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, determinandone i poteri, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
Il Consiglio può delegare, nei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge, poteri al Direttore Generale, ai dirigenti, ad altri dipendenti della Società determinandone le modalità di esercizio, compresa la facoltà di eventuale sub-delega.
In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri possono essere altresì delegati al Direttore Generale, a dirigenti e quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, nonché ai preposti alle dipendenze o ad altri dipendenti, entro limiti di importo determinati.
Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità dallo stesso fissate.
In casi urgenti il Presidente potrà assumere, su proposta del Direttore Generale, decisioni di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio di Amministrazione.
Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all’Organo normalmente competente in occasione della sua prima riunione.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre costituire speciali Comitati, con funzioni consultive, istruttorie e di controllo, composti anche da suoi membri.
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.
Il Consiglio di Amministrazione assicura adeguata informativa all’Assemblea sull’attuazione delle politiche di remunerazione.
Al Consiglio di Amministrazione spetta, come disposto dalla normativa in materia, la verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti degli Amministratori eletti.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli Amministratori rimasti in carica provvedono a sostituirli con delibera approvata dal Collegio Sindacale.
La sostituzione deve avvenire mediante la nomina del primo candidato non eletto nella lista di appartenenza dell’Amministratore che sia venuto a mancare.
Qualora la lista di appartenenza dell’Amministratore venuto a mancare non presenti ulteriori candidati non eletti, la sostituzione avviene secondo quanto disposto dall’art. 2386 del Codice Civile.
L’Amministratore cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e le maggioranze ordinarie, in deroga al sistema del voto di lista.
L’Amministratore come sopra nominato scade insieme agli Amministratori in carica all’atto della sua nomina.
Art. 17
Il Comitato Esecutivo è formato da tre a cinque componenti il Consiglio di Amministrazione.
Partecipano di diritto il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente, il secondo Vice Presidente se nominato, nonché, eventualmente, membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Le adunanze del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi ne fa le veci, in base alle norme del presente Statuto.
Il Direttore Generale assiste con funzione consultiva e propositiva.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ed opera conformemente a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Delle deliberazioni del Comitato viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Le funzioni di Segretario del Comitato Esecutivo sono esercitate dal Segretario del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal suo sostituto.
Art. 18
Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea, così come previsto all’art. 6 del presente Statuto, per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.
Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.
Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede, nell’ambito di quanto disposto dall’art. 6 del presente Statuto, ai sensi dell’art. 2389 terzo comma del Codice Civile.
TITOLO VI
RAPPRESENTANZA
Art. 19
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società con l’uso anche della firma sociale, sia di fronte ai terzi che in giudizio, con la facoltà di promuovere azioni, impugnative e istanze avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
Al Direttore Generale compete la rappresentanza e la firma sociale nei limiti dei poteri conferitigli dal presente Statuto nonché determinati dal Consiglio di Amministrazione in sede di delega.
Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire, su proposta del Direttore Generale, la firma sociale a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Società, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio.
Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
TITOLO VII
DIREZIONE
Art. 20
Il Direttore Generale è a capo della struttura organizzativa e del personale della Società.
Il Direttore Generale esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.
In particolare il Direttore Generale:
a) provvede all'organizzazione dei servizi ed uffici della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione
b) propone, per le deliberazioni da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo, secondo le rispettive competenze, tutte le operazioni e gli affari opportunamente istruiti e dispone per l’esecuzione delle deliberazioni adottate;
c) compie tutti gli atti per i quali ha avuto delega dal Consiglio di Amministrazione;
d) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti gli uffici e le dipendenze della Società.
In caso di assenza o impedimento, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, se nominato, ovvero, in caso di assenza anche di questi, dal dirigente designato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Generale può delegare, anche permanentemente, proprie funzioni al Vice Direttore Generale, se nominato.
TITOLO VIII
COLLEGIO SINDACALE
Art. 21
Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica tre esercizi, con le facoltà ed obblighi di legge.
Ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo stabilito dall’Assemblea, così come previsto all’Art. 6 del presente Statuto, per l’intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.
Ai componenti il Collegio Sindacale viene, inoltre riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall’Assemblea, per le riunioni del Consiglio e del Comitato.
Non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.
Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate ed informa senza indugio la Banca d’Italia e la Consob di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un’irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
L’Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti indicando il Presidente del Collegio Sindacale.
I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla disciplina legale e regolamentare, come definiti dall’Art. 2399 del Codice Civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato da Borsa Italiana SpA, di tempo in tempo vigente.
Il possesso del requisito di indipendenza è verificato dal Consiglio di Amministrazione, secondo i criteri definiti dal citato Codice e recepiti nel Regolamento interno approvato dal Consiglio medesimo.
I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo, nonché presso quelle nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. Si intende come tale la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Banca Carim.
Salva una diversa deliberazione unanime dell’Assemblea, la nomina dei Sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.
Ciascuna lista è composta di due sezioni: l’una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.
Ciascuna lista può essere presentata solo da tanti azionisti che rappresentino almeno il 2% del capitale avente diritto di voto.
Le liste sottoscritte da un numero non sufficiente di presentatori non sono ammesse al voto dell’Assemblea.
Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, corredate di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, dell’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina legale e regolamentare.
Ciascun socio può votare per una sola lista.
All’elezione dei Sindaci si procede come segue:
a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono nominati, in base all’ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;
b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il secondo maggior numero dei voti sono nominati, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.
Nell’ipotesi che più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste. Risultano eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza semplice dei voti.
In presenza di una sola lista tutti i Sindaci da eleggere sono nominati da questa.
E’ eletto alla carica di Presidente del Collegio Sindacale il candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista risultata prima per numero di voti.
In caso di cessazione di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
Nell’ipotesi di sostituzione del Presidente, assume la carica il secondo Sindaco Effettivo eletto con la lista risultata prima per numero di voti.
CONTROLLO CONTABILE
Art. 22
Il controllo contabile è esercitato da una Società di Revisione iscritta nel Registro dei Revisori Contabili.
La Società incaricata del controllo contabile e il Collegio Sindacale coordinano nel continuo le attività svolte.
La Società di Revisione segnala al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione gli eventuali rilievi emersi nell’espletamento dell’incarico ed informa senza indugio la Banca d’Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un’irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria.
Il contenuto delle attività di controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità e di decadenza sono disposte dalla disciplina legale e regolamentare.
TITOLO IX
BILANCIO E UTILI
Art. 23
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
L'utile netto di esercizio risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:
- il 5% al fondo di riserva ordinario sino a che questo abbia raggiunto l'importo previsto dalle vigenti leggi;
- almeno il 5% ad ulteriore fondo di riserva;
- il residuo a remunerazione delle azioni nella misura che, su proposta del Consiglio di Amministrazione, viene fissato dall'Assemblea, salvo che la stessa non deliberi una diversa destinazione.
Art. 24
Per tutto quanto non è altrimenti disposto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.