D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 – Regolamento di attuazione dell’art. 1, c. 345, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 in materia di depositi dormienti
Il 17 agosto 2007 è entrato in vigore il Regolamento di attuazione dell’art. 1, comma 345, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di “depositi dormienti”, adottato con D.P.R. 22 giugno 2007, n.116 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007.
In sintesi, il Regolamento, che riguarda esclusivamente i rapporti che presentano un saldo maggiore di € 100,00, prevede che:
- siano considerati “dormienti” i depositi di somme di denaro (es. conti correnti di corrispondenza, depositi a risparmio, certificati di deposito) e i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme o degli strumenti finanziari depositati;
- la Banca invii al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, o a terzi da lui eventualmente delegati, l'invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto saranno devoluti ad un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o una movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, oppure il titolare confermi la volontà di mantenere in essere il rapporto.
Per i rapporti al portatore che, per loro stessa natura, non consentono alla Banca la riconducibilità ad un “titolare” al quale indirizzare la lettera raccomandata A.R., è previsto che l’elenco di tali rapporti “dormienti” sia pubblicato tramite apposite liste pubblicate sul sito ufficiale della Banca:
Per visualizzare l'Elenco Rapporti Dormienti
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Banca Carim Spa applica quanto disposto dal Regolamento elencando, nella sezione "News" i rapporti al portatore “dormienti” in essere presso ogni Filiale dell’Istituto, includendo anche i “rapporti nominativi” per i quali non è stato possibile inviare la lettera raccomandata A.R in quanto non è stato reperito un indirizzo valido.
Tali elenchi sono disponibili anche presso ciascuna Filiale della Banca per i rapporti di competenza.
I clienti legittimi portatori/titolari/delegati dei rapporti contenuti nelle liste sono invitati ad impartire disposizioni in merito al rapporto presso la Filiale sulla quale lo stesso è in essere, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione indicata sugli avvisi.
In assenza di disposizioni, detti rapporti saranno estinti ed i relativi valori saranno devoluti al citato Fondo.
Rimini, 19 dicembre 2011
BANCA CARIM