Dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore la Direttiva Europea “BRRD” (Banking Resolution and Recovery Directive) che introduce in tutti i Paesi Europei regole armonizzate per la gestione delle crisi di banche e imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici.
Le nuove regole “BRRD”
Con i Decreti Legislativi n. 180-181 del 16 novembre 2015, è stata data attuazione nell’ordinamento italiano alla direttiva europea 2014/59/UE “BRRD” ed è stato definito un apparato normativo principalmente volto a consentire una gestione ordinata delle crisi attraverso l’utilizzo di risorse del settore privato. Limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato si riducono gli effetti negativi sul sistema economico e si evita che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.
Alle preposte Autorità di ciascun Paese (in Italia, la Banca d’Italia) sono attribuiti poteri e strumenti per la risoluzione della crisi di una banca in dissesto o a rischio di dissesto.
Che cos’è la risoluzione di una banca?
Sottoporre una Banca ad una procedura di risoluzione significa avviare, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Testo Unico Bancario, un processo di ristrutturazione gestito dalle Autorità che potrà utilizzare mezzi e tecniche che mirano alla continuità delle funzioni essenziali della banca.
Quando può essere sottoposta una banca ad una procedura di gestione della crisi o a risoluzione?
Le Autorità possono sottoporre una banca ad una procedura di gestione della crisi o a risoluzione quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
Quali sono gli strumenti di risoluzione?
Sono misure di risoluzione:
L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso.
Cos’è il bail-in?
Il bail-in (letteralmente “salvataggio interno”) è uno strumento che, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, consente all’Autorità di:
Come si applica il bail-in?
Il bail-in viene applicato dall’Autorità seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.
Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.
L’ordine di attuazione del bail-in è il seguente:
Esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria “senior” potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno obbligazioni subordinate si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, sempre che l’Autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.
Che cosa è escluso dal bail-in?
Il D.Lgs 180/2015 prevede alcune esclusioni dall’applicazione del bail-in, tra queste vi sono:
Cos’è il Fondo di Risoluzione Unico?
Il Fondo di Risoluzione Unico è alimentato negli anni da contributi versati dalle banche dei paesi partecipanti.
La funzione primaria del Fondo di risoluzione è quella di finanziare l’applicazione delle misure di risoluzione, per esempio, attraverso la concessione di prestiti o il rilascio di garanzie. Se tuttavia risulterà necessario escludere alcuni crediti nelle circostanze indicate dalla normativa, per esempio per evitare il rischio di un contagio, il Fondo potrà, entro alcuni limiti, assorbire perdite al posto dei creditori esclusi, riducendo l’ammontare del bail-in.
Quando entrano in vigore le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie?
Le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti.
Le disposizioni relative allo strumento del bail-in sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016.
Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o conversione di strumenti di capitale e di bail-in possono essere applicate dall’Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.